da NURSIND ROMAGNA
PREMESSA In questa breve guida cerchiamo di occuparci dell’istituto delle ferie, visto che spesso, le stesse sono fonte di conflitti dovuti a diverse interpretazioni da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Le aziende, attraverso i dirigenti infermieristici ed i coordinatori, tendono ad utilizzare la più fervida immaginazione quando devono autorizzare le ferie. Così si assiste allo strano fenomeno delle “ferie richiamabili” oppure ad alcuni coordinatori che dall’alto della loro autorità dicono all’infermiere “le tue ferie le dispongo io a mio piacimento”.
Purtroppo, la carenza di un’adeguata cultura del diritto che affligge gli studenti in infermieristica, rende propenso un terreno di coltura idoneo ad assorbire e porre fiducia a quanto dichiarato da un apicale.
Le ragioni di tale sudditanza reverenziale da parte degli infermieri verso i propri dirigenti sono molteplici: un contratto a tempo determinato, favori che possono ricevere o hanno ricevuto, timore di ritorsioni fanno in modo che i nostri colleghi accettino passivamente tale situazione. Invece, l’articolo 2229 del Codice Civile che sancisce l’intellettualità della professione infermieristica, dovrebbe spingere l’infermiere ad esaminare il diritto e verificarne i veri contenuti.
Il quadro normativo che regolarizza l’istituto delle ferie è rappresentato dai CCNL, dall’art. 10 D. Lgs. 66/2003, dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2109 del Codice Civile, oltre a sentenze di Cassazione e circolari varie.
Il codice civile, all’articolo 2109 stabilisce che la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi. Così per il pubblico impiego la durata delle ferie è stabilita dal CCNL 2016-2018, secondo cui i lavoratori che hanno una distribuzione del lavoro su 5 giorni hanno diritto a 28 giorni di ferie all’anno, mentre i lavoratori turnisti o con una distribuzione del lavoro su 6 giorni hanno diritto a 32 giorni di ferie all’anno. I neo-assunti invece, intendendo i lavoratori con un’anzianità di servizio minore di 3 anni, spettano due giorni in meno, ovvero 26 giorni con un’articolazione dell’orario su 5 giorni e 30 giorni per i turnisti o per i diurnisti su 6 giorni. Inoltre, tutti i dipendenti hanno diritto a 4 giorni di riposo ulteriori ai sensi della legge 937/77.
Ai lavoratori della sanità privata con contratto AIOP sono attribuiti 30 giorni di ferie all’anno più 4 giorni della legge 937/77.
Ai lavoratori delle cooperative sociali sono attribuite 4 settimane di ferie per un totale di 24 giorni all’anno.
MATURAZIONE Per quanto riguarda la maturazione delle ferie ci sono almeno due sentenze della Corte Costituzionale piuttosto importanti: la prima sancisce che le ferie maturano in costanza di rapporto e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio, quindi all’inizio di ogni anno io posso disporre delle mie giornate di ferie che maturerò nel corso di quell’anno (Corte Costituzionale 10 maggio 1963, n. 66) per cui è palesemente anticostituzionale quanto riportato nel contratto AIOP, ovvero “Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante”; la seconda sancisce che le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto (Corte Costituzionale 16 dicembre 1980, n. 189).
Le ferie non maturano durante il congedo parentale retribuito al 30%, il congedo di 2 anni per assistere un disabile (legge 104) e durante tutte le spettative non retribuite.
FRUIZIONE Le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio e degli interessi del lavoratore; l’azienda è tenuta a comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (Codice Civile art. 2109; CCNL).
La fruizione delle ferie può avvenire anche in modo frazionato, tenuto presente le esigenze di servizio. Su richiesta del dipendente, è possibile godere di 15 giorni continuativi di ferie nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre (15 giugno-15 settembre per i lavoratori con figli in età scolare) CCNL 2016-2018.
Le ferie devono essere fruite per almeno la metà nell’anno di maturazione e le restanti nei 6 mesi successivi all’anno di maturazione per il pubblico impiego (CNNL 2016-2018) o nei successivi 18 mesi all’anno di maturazione per tutti gli altri (art. 10 D.Lgs. n. 66/2003).
Per i lavoratori del pubblico impiego che si vedono interrotte o sospese le ferie per esigenze di servizio c’è il diritto ad essere risarciti delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto (CCNL 2016-2018 art. 33 comma 13).
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE E’ vietato qualsiasi accordo finalizzato alla rinuncia delle ferie spettanti e alla loro monetizzazione (art. 36 Costituzione; art. 2109 Codice civile; CCNL 2016-2018 art. 33 comma 9). Le ferie possono essere monetizzate solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sopravvenuto per licenziamento senza preavviso o per pensionamento, dimissione o per mancato rinnovo del contratto che non abbia potuto godere del periodo di ferie per esigenze di servizio.
Le ferie maturate e non godute non sono mai perse a meno che sia presente una responsabilità del lavoratore che, per una qualsiasi ragione, intenda opporre il proprio diniego alla fruizione delle ferie, il cui godimento gli è espressamente richiesto dal datore di lavoro.
FERIE E MALATTIA Per la Cassazione n. 14020/2001 le assenze per malattia sono parificate ai periodi di servizio e di conseguenza permettono la maturazione delle ferie.
Se la malattia è intervenuta prima del periodo di ferie, essa prosegue regolarmente fino ad avvenuta guarigione e determina la mancata fruizione delle ferie che verranno godute successivamente.
Se la malattia interviene durante il periodo di ferie, ne sospende il decorso in quanto viene compromessa la possibilità del recupero delle energie psico-fisiche (Corte Costituzionale n. 616, 30 dicembre 1987).
Infine, al termine del periodo di comporto (18 mesi nel triennio di malattia) il datore di lavoro non ha l’obbligo di convertire d’ufficio l’assenza per malattia in ferie e non ha l’obbligo di avvertire il lavoratore che il periodo di conservazione del posto sta per scadere (Sentenza Cassazione n. 10352/2008).
FERIE E PART-TIME In caso di part-time orizzontale (orario ridotto su 6 giorni settimanali) la maturazione delle ferie è equiparata ai rapporti a tempo pieno. In caso di part-time verticale (orario normale per alcuni giorni alla settimana) le ferie saranno maturate proporzionalmente alla percentuale di part-time scelto (ad esempio part-time al 50% si matureranno la metà delle ferie).
FERIE E PREAVVISO L’articolo 2109 del codice civile stabilisce che durante il preavviso non possono essere fatte ferie. Le ferie fruite durante il periodo di preavviso prolungano lo stesso per un periodo pari a quello delle ferie (Tribunale di Torino 19 marzo 1991).
FERIE E PERIODO DI PROVA Il diritto alle ferie spetta anche ai lavoratori in prova. Il lavoratore in prova che fruisce di un periodo di ferie, interrompe la prova allungandone la durata per tutto il periodo di ferie fruito.