Vi segnaliamo:Ricongiungimento familiare per gli infermieri. Quando è possibile?

famiglia nursind teramo ricongiungimentodi
Maria Luisa Asta tratto da www.infermieristicamente.it 

L'art. 3 - comma 105 della legge n. 350/2003 rappresenta una ulteriore possibilità per il trasferimento dei dipendenti pubblici perchè agevola il “riavvicinamento familiare” dei genitori con figli minori di tre anni.

 

Una ulteriore opportunità per il trasferimento dei dipendenti pubblici è offerta dalla legge n. 350/2003 che agevola il “riavvicinamento familiare” dei genitori con figli minori di tre anni. Infatti l’art. 3 – comma 105 della legge n. 350/2003, ha modificato il Decreto Legislativo 151/2001 introducendo l’art. 42/bis dove si prevede che il genitore, con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Si sottolinea che l’art. 14 – comma 7 della legge n. 124/2015 ha disposto la modifica dell'art. 42-bis, comma 1 prevedendo che il diniego, non solo deve essere motivato, come previsto nella iniziale stesura del testo di legge, ma deve anche essere limitato a casi o esigenze eccezionali.
I presupposti per poter fruire del beneficio sono:

- entrambi i genitori siano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni;
- nella sede di servizio richiesta, ubicata nella provincia o regione ove lavora l’altro coniuge, esista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

Questa norma ha incontrato notevoli difficoltà di applicazione con conseguenti contenziosi in merito a diversi aspetti tra cui l’ambito di applicazione. A questo proposito più sentenze del Consiglio di Stato, poi disapplicate da diversi T.A.R, hanno stabilito la non applicabilità della norma al personale militare.
Ulteriori problemi interpretativi sono sorti sull’età del bambino in relazione al periodo di fruizione.
L’assegnazione, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente i 3 anni. Se viene, quindi, concessa l’assegnazione temporanea quando il bambino ha 1 anno, la stessa potrà estendersi per un periodo complessivo di 3 anni e cioè fino a quando il bambino avrà 4 anni di età....

Continua l'articolo