Tratto da: www.infermieristicamente.it
di Maria Luisa Asta
L’INPS supera il precedente orientamento applicativo sulla decorrenza della tutela previdenziale in caso di malattia. Fino ad oggi il giorno precedente alla redazione del certificato poteva essere riconosciuto, in determinate condizioni, soprattutto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare; con le nuove indicazioni, invece, la copertura può partire dal giorno immediatamente precedente anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio, purché quel giorno non sia sabato, domenica o festivo infrasettimanale. Resta fermo il principio generale secondo cui la malattia decorre dalla data in cui il medico certifica l’incapacità temporanea al lavoro.
Per ottenere la tutela economica di malattia erogata dall’INPS, il lavoratore deve essere in possesso di un certificato medico che attesti la propria incapacità temporanea al lavoro. Finora, uno dei problemi più frequenti nasceva quando il lavoratore si ammalava in un determinato giorno ma riusciva a essere visitato dal proprio medico soltanto il giorno successivo, perché la regola generale faceva decorrere l’evento dalla data di redazione del certificato e il riconoscimento retroattivo era ammesso soltanto in circostanze particolari.
L’INPS ha ora deciso di modificare questo orientamento, prendendo atto dei cambiamenti intervenuti nell’assistenza territoriale, della progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, dell’aumento dei loro carichi di lavoro e della crescente diffusione di accessi ambulatoriali programmati. La novità è importante perché, a decorrere dalla pubblicazione della nuova circolare, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato potrà essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale anche quando la visita è stata effettuata nello studio del medico, e non soltanto a domicilio.
La possibilità, tuttavia, non equivale a una libera retrodatazione del certificato: il riconoscimento riguarda soltanto il giorno immediatamente precedente e resta escluso quando quel giorno cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale.
La regola generale non cambia: la malattia parte dal giorno del certificato
Per comprendere la novità occorre partire dal principio che continua a rappresentare la regola generale. Ai fini della tutela previdenziale, l’INPS considera come primo giorno di malattia, normalmente, la data in cui il medico redige il certificato dopo avere effettuato la valutazione clinica e accertato l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere la propria attività.
Questa data ha una rilevanza molto più ampia della semplice giustificazione dell’assenza, perché serve a calcolare la cosiddetta carenza, cioè i primi tre giorni dell’evento che, secondo le regole previdenziali, non sono indennizzati dall’INPS, oltre alle percentuali di indennizzo, al periodo massimo assistibile e ad altri aspetti connessi alla gestione della malattia, comprese le eventuali conseguenze derivanti dall’assenza a una visita medica di controllo.
Il principio deriva da una disciplina molto risalente, contenuta nel Regolamento per le prestazioni economiche dell’INAM del 1963, secondo cui il computo dell’indennità prendeva come riferimento il giorno della chiamata del medico risultante dal certificato oppure, quando questa indicazione mancava, la data della prima visita medica.
Su questa base l’INPS aveva consolidato nel tempo il criterio secondo cui la data del certificato coincide, in linea generale, con l’inizio dell’evento di malattia.
Fino ad oggi il giorno precedente veniva riconosciuto solo in casi limitati
La normativa e la prassi INPS avevano comunque previsto una possibilità di riconoscimento del giorno immediatamente precedente alla visita, proprio per evitare che il lavoratore fosse penalizzato quando il medico non riusciva a recarsi al domicilio nello stesso giorno in cui era stato contattato.
Nel certificato di malattia esiste infatti il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, nel quale il medico può indicare il giorno precedente alla visita. In passato, però, perché quella giornata potesse essere riconosciuta dall’INPS era necessario che fosse valorizzata anche l’indicazione relativa alla visita domiciliare.
La logica era legata alle regole contrattuali dei medici di medicina generale, che consentono al medico di eseguire una visita domiciliare richiesta dal paziente entro il giorno successivo, quando la visita venga ritenuta necessaria. In questa situazione, l’INPS ammetteva che l’incapacità lavorativa potesse essere fatta decorrere dal giorno della chiamata, purché si trattasse appunto del giorno immediatamente precedente.
La retrodatazione non era invece riconosciuta quando la data riportata nel campo “ammalato dal” era anteriore di più di un giorno, perché in quel caso non era possibile ricondurla alla semplice attesa della visita del medico.
Il vecchio limite: niente riconoscimento per la visita in ambulatorio
Uno dei punti più problematici della precedente interpretazione riguardava proprio il caso, molto comune, nel quale il lavoratore telefonava al medico, dichiarava di essere malato ma veniva ricevuto nello studio soltanto il giorno successivo.
In questa situazione, se la visita era ambulatoriale e non domiciliare, il giorno precedente non veniva riconosciuto dall’INPS ai fini previdenziali, anche se il lavoratore aveva effettivamente contattato il proprio medico e l’accesso allo studio era stato programmato per il giorno seguente.
È proprio questa limitazione che viene ora superata.
La nuova regola: coperto anche il giorno prima della visita in studio
Con il nuovo orientamento l’INPS riconosce che il modello organizzativo della medicina generale è cambiato e che non sempre il medico può visitare immediatamente il paziente, né a domicilio né nel proprio ambulatorio.
Per questo, dal momento della pubblicazione della nuova circolare, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando la visita avviene in ambulatorio, purché siano rispettate le condizioni indicate dall’Istituto.
In termini concreti, se un lavoratore si ammala il lunedì, contatta il proprio medico ma viene visitato e certificato il martedì, il lunedì potrà essere riconosciuto come primo giorno dell’evento anche se la visita è stata effettuata nello studio del medico.
La modifica non elimina però la necessità della valutazione sanitaria. Il medico continua a dover certificare, sulla base della visita effettuata, la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro e il riconoscimento retroattivo rimane limitato alla sola giornata immediatamente precedente.
Un esempio pratico continua



