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di Maria Luisa Asta
Benvenuti a "ResponsaInfermiere", la tua guida essenziale alla responsabilità professionale degli infermieri! Se sei un infermiere impegnato nel garantire cure di alta qualità e nel rispettare i più alti standard etici e legali, allora sei nel posto giusto. In questa rubrica, esploreremo insieme i principi fondamentali della responsabilità professionale, offrendo consigli pratici, casi studio e risorse preziose per affrontare ogni sfida sulla tua strada."
Leggi gli articoli di “ResponsaInfermiere” ogni lunedì, mercoledì e venerdì li trovi nella sezione Professione e Lavoro - Leggi e Sentenze. Preparati a elevare il tuo livello di professionalità e sicurezza nelle cure. Ricorda, essere un infermiere responsabile è fondamentale per il benessere dei pazienti e il rispetto della professione. All’interno della rubrica anche una sezione speciale dedicata alle ostetriche.
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, non per il rifiuto di un atto urgente ma per il rifiuto di un atto dovuto, che deve essere compiuto senza ritardo, in modo da non cagionare danno al paziente, verso il quale gli infermieri hanno una posizione di garanzia. Ma anche quando il rifiuto di atti d’ufficio non comporti un danno, lo stesso fatto di non aver compiuto un atto dovuto, è una condotta condannabile.
In quanto portatore di posizione di garanzia, l’infermiere è incaricato di pubblico servizio e come tale è chiamato a rispondere del reato di rifiuto di atti di ufficio.
Rientra nel proprium dell’infermiere controllare il decorso della malattia del paziente ricoverato, fungendo da tramite con il medico, a fronte di talune situazioni. Un esempio è quello di due infermieri, in servizio presso il reparto di psichiatria, che erano stati dichiarati responsabili del reato di rifiuto di atti d’ufficio, perché si erano rifiutati di prestare assistenza sanitaria ad una paziente ricoverata, ovvero di chiamare il medico, affinché valutasse le patologie sofferte dalla paziente, sia in relazione alla forte emicrania ingravescente di cui si lamentava, sia in relazione alla caduta in seguito ad un capogiro.
La Corte di Appello ribadiva che: