di
Maria Luisa Asta
I permessi per studio di 150 ore, per la frequenza dei corsi in modalità telematica, sono consentiti solo se, la partecipazione alle lezioni è sincrone e non sono registrate e quindi accessibili in qualsiasi momento della giornata.
E’ quanto chiarito dall’ARAN, con il parere CFL 212, in merito ad un quesito riferito al contratto delle funzioni locali, ma perfettamente valevole anche per il CCNL comparto sanità 2019-2021.
L’ultimo rinnovo contrattuale, infatti, all’articolo 62 – Diritto allo studio, prevede che I permessi di 150 ore sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità̀ telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
Restava quindi il nodo della modalità telematica, sciolto dal parere dell’ARAN.
- la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all’attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l’orario di lavoro;
- la fruizione degli stessi deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della causa giustificativa dell’assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente.
È orientamento consolidato di questa Agenzia ammettere la fruizione dei suddetti permessi soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, con l’esclusione delle modalità asincrone, ossia, l’esclusione della partecipazione a lezione registrate.
Ma visto che molti dei corsi di studio post laurea hanno come modalità di insegnamento le lezioni registrate come possiamo ottenere le 150 ore di permesso?
L’ARAN, ha chiarito che l’istituto dei permessi per il diritto allo studio ha come finalità quella di consentire ai lavoratori di proseguire il loro percorso di studio acquisendo un titolo di studio ulteriore rispetto a quello posseduto. Per tale motivo, tale istituto può essere utilizzato solo per la frequenza a corsi che consentano il rilascio di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento e per la frequenza dei relativi esami.
Tuttavia, in tale ambito si registra un’evoluzione dei programmi didattici offerti dai diversi Enti formativi, per cui la didattica non consta più – e solamente – in un approccio teorico ma, sempre più frequentemente, ad esso si affianca un momento di apprendimento pratico e concreto tramite il tirocinio o gli stages.
Pertanto, nel caso in cui la frequenza di tali tirocini/stages sia parte integrante del percorso di studi intrapreso senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio, si ritiene che nel monte ore indicato dall’art. 62 citato possano rientrare anche le ore richieste per l’espletamento di detti tirocini.
Resta impregiudicata, ovviamente, la preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine alle incompatibilità tra l’attività lavorativa del lavoratore-studente e l’attività da svolgere durante il tirocinio/stage.
L’infermiere che intenda usufruire delle 150 ore di permesso per frequentare un corso post laurea deve assicurarsi che tale corso includa un tirocinio come requisito per il conseguimento del titolo.