LEGGE di BILANCIO 2024
(Legge 30 dicembre 2023, n. 213)
IL MESE ALL’ 80% RIGUARDA ANCHE I DIPENDENTI PUBBLICI
L'art 1, comma 179, della Legge di bilancio per il 2024, ha ulteriormente modificato l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001 e ha disposto l’elevazione
dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% (solo per il 2024) e dal 30% al 60% (dal 2025) della retribuzione per una seconda mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Per cui, a nostro avviso, questa seconda mensilità di congedo parentale sarà così retribuito:
• un mese al 100% (fino ai 12 anni del bambino);
• un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025 (solo se fruito entro i 6 anni del bambino altrimenti se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);
• per i restanti 7 mesi di congedo parentale che spettano, da utilizzare entro i 12
anni del bambino, l’indennità è al 30%.
Nota bene: la retribuzione del mese all’80% per il 2024 (o al 60% dal 2025):
• è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
• si applica con riferimento ai lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 e per i quali la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante resta invariata: il primo mese retribuito al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%.