di Maria Luisa Asta
Il 16 ottobre scorso, il Governo ha varato la bozza della Legge di Bilancio 2024, apportando alcuni cambiamenti al riscatto contributivo. L'Articolo 27, sebbene nella sua attuale formulazione sia provvisoria (dovendo attraversare il processo legislativo che si concluderà entro il 31 dicembre 2023), introduce misure significative, denominato "Misure per il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi." Questo articolo consentirà, per il biennio 2024-2025, di riscattare, interamente o in parte, i periodi non coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro, attraverso un piano di pagamento dilazionato fino a 12 anni, senza alcun interesse.
Chi Sono i Beneficiari e Come Funziona il Riscatto dei Periodi Non Coperti da Retribuzione
L'opportunità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione sarà disponibile per i seguenti gruppi:
Lavoratori pubblici e privati iscritti alle gestioni INPS, sia dipendenti che autonomi, o alle forme sostitutive (come i Fondi speciali: Fondi telefonici, elettrici, trasporti, Fondi Dirigenti d'Azienda ex Inpdai, Fondo Volo, Fondo di Previdenza dello Spettacolo, ecc.).
Coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e quindi sono soggetti al calcolo della pensione con un metodo completamente contributivo. Questo criterio esclude i lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di questa data.
Inoltre, la norma stabilisce che l'acquisizione successiva di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 porterà all'annullamento automatico del riscatto precedentemente effettuato, con la conseguente restituzione dei contributi versati. La richiesta di riscatto può essere presentata direttamente dall'assicurato o dai suoi superstiti o parenti fino al secondo grado di parentela.
I periodi da riscattare devono rientrare tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato durante la carriera lavorativa.
Costi e Trattamento Fiscale del Riscatto
Il costo del riscatto sarà calcolato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, tenendo conto delle aliquote contributive vigenti nel regime al momento della presentazione della domanda di riscatto. Nel settore privato, il datore di lavoro potrà coprire l'onere economico attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l'importo non sarà soggetto a tassazione sul reddito dell'impresa o del lavoro autonomo e non contribuirà al reddito fiscalmente imponibile del dipendente.
Il pagamento dei contributi può essere effettuato secondo le seguenti modalità: