Vi segnaliamo: Obbligo ECM. La proroga per il triennio 2020-22 termina il 31 dicembre. Come fare

ECM nursind teramo triennioTratto da www.infermieristicamente.it 

di Maria Luisa Asta

Il termine della proroga per completare l’obbligo formativo relativo al triennio 2020-22, è fissato per il 31 dicembre 2023.

I crediti da acquisire per il triennio 2020-2022 sono 150: da questi vanno sottratti i crediti bonus per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 30 crediti.

Per quanto riguarda il bonus Covid, il Co.Ge.A.P.S, alla data del 31/07/2022, ha proceduto all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.

Il bonus, visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S., non è stato per tutti di 50 crediti e sono stati molti i professionisti ad interrogarsi sul perché.

L’obbligo formativo del triennio 2020-22, sul quale si applicava il bonus Covid era di 150 crediti; va da sé che la riduzione bonus di 1/3 fosse di 50 crediti, ma così non è stato per tutti.

Se leggiamo attentamente, quanto previsto dalla circolare relativa al bonus Covid, è ben evidente come si parli di riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022, ovvero il terzo della riduzione non si applica sui 150 crediti standard ma sull’obbligo personale al netto di altri sconti.

Così per esempio, chi nel triennio 2020-2022, aveva un debito di 90 crediti, avrà ricevuto un bonus di 30 crediti, un terzo di 90. Chi aveva un debito di 80 crediti, avrà ricevuto un bonus da 25 crediti, e così via.

 

 

Oltre alla partecipazione ai FAD ed alla formazione diretta, vi sono altre forme di aggiornamento professionale, utile all’acquisizione dei crediti.

1)Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica, ovvero
pubblicazioni scientifiche
studi e ricerca
i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica.
b) tutoraggio individuale
c) attività di formazione individuale all'estero
d) attività di autoformazione
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Per le pubblicazioni scientifiche, i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web ofScience l Web ofKnowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding), 1 credito (se in posizione non preminente).

2)Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività̀ di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie
il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
3)Autoformazione
L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Inolte con ulteriore delibera, la Commissione Nazionale per ECM, ha inserito un nuovo paragrafo : “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)", che recita:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

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