Vi segnaliamo:Dietro front sul vincolo di esclusività, stop sì, ma solo fino al 31 dicembre 2025. Il Decreto in GU

stop vincolo esclusivita nursind teramoDal passaggio alla bozza del Decreto Bollette al testo definitivo, da oggi in Gazzetta ufficiale, il Governo ha fatto un inaspettato dietro front, infatti l’abolizione del vincolo di esclusività, che sembrava eliminato definitivamente, verrà invece reintrodotto a partire dal 1°gennaio 2026.

Vediamo quindi il testo e le modifiche definitive al Decreto Bollette, per quello che riguarda le misure inerenti il personale della sanità

Art 13 -(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all’ articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Stop ai medici gettonisti

Articolo 10 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)

stabilisce che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (area critica), per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalitàcontemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 3

l personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.....

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