di Maria Luisa Asta www.infermieristicamente.it
La legge 1 aprile 2021, n46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021), ha previsto l’istituzione dell’assegno unico, che unifica e in parte potenzia i contributi oggi esistenti a sostegno dei nuclei con figli a carico.
Cos’è l’assegno unico, a chi spetta
L’assegno unico è anche “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza a 21 anni), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore Isee.
L’assegno unico nasce per:
favorire la natalità;
sostenere la genitorialità;
promuovere soprattutto l'occupazione femminile.
L’assegno è:
riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
riconosciuto con un importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.
Quando è riconosciuto l’assegno per figlio maggiorenne
L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
Figli disabili
E’ riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi relativi ai figli a carico minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Allo stesso va riconosciuto l’assegno senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
Requisiti di accesso all’assegno:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Union europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Al riconoscimento dell’assegno unico, restano in vigore:
- i Bonus asilo nido
- i bonus per forme di assistenza presso la propria abitazione
- le detrazioni fiscali per alcune delle spese sostenute in favore dei figli a carico: ad esempio per le spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per le attività sportive
Gli aiuti sono stati eliminati, perché inglobati nell’assegno unico sono:
- il Premio alla nascita
- l’Assegno di natalità
- l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
- l’Assegno per il nucleo familiare
- alcune detrazioni per carichi di famiglia
- il Fondo di sostegno alla natalità
- l’Assegno temporaneo per i figli.
Gli importi
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro.
Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
- ogni figlio successivo al secondo;
- famiglie numerose;
- figli con disabilità;
- madri di età inferiore ai 21 anni;
- nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
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