Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) – il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:
- corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master;
- corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270,Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali).
Le esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
- Congedo maternità e paternità (il congego per maternità non dà diritto a crediti, ma dà diritto all’esenzione dell’obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese in cui l’attività lavorativa è sospesa) dovrà essere fornito al CO.Ge.a.PS con tutte le informazioni (periodo, gravidanza a rischio, astensione obbligatoria o facoltativa etc).
- Periodi con diritto all’esenzione: Interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio Interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni Astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni) Congedo parentale Congedo per malattia del figlio Adozione e affidamento preadottivo Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap.
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
Tali esenzioni vanno comunicate al CO.Ge.a.PS attraverso il proprio account personale caricando la documentazione comprovante il motivo della sospensione dell’attività professionale.