I “capo sala” al tempo del Coronavirus. Più responsabilità, più carichi di lavoro e meno soldi

andrea bottega2Gentile Direttore,
non sfuggirà certo a chi è nel campo e a chi ha a che fare con i contratti di lavoro, di quanto si stia manifestando inattuale il CCNL comparto sanità firmato, non da Nursind, il 21 maggio 2018. In particolare vorrei soffermarmi su chi svolge degli incarichi di organizzazione in ambito sanitario.

Le ex indennità di coordinamento del ruolo sanitario (a loro volta gli ex capo sala) prevedevano la possibilità di pagamento dello straordinario mentre le ex Posizioni Organizzative già con il contratto del 1999 lo ricomprendevano già.

Con il CCNL 21 maggio 2018 si è stabilito, che chi ha un incarico di organizzazione di importo superiore a 3.227,85 euro lordi annui ha ricompreso anche l’orario straordinario. Questa cifra è sostanzialmente superata, anche se di poco, da chi riveste gli incarichi con funzioni di coordinamento dei servizi/reparti di terapia intensiva, Pronto soccorso, Emergenza-Urgenza, sale operatorie ma anche altri reparti oggi coinvolti in prima linea, che, quindi, in base al contratto non potranno vedersi pagare alcun straordinario.


Oggi con l’emergenza COVID a questi coordinatori, come ad altri direttamente implicati nella gestione delle strutture, è chiesto di rimanere in servizio per 12 ore al giorno e, in alcuni casi, per tutti i giorni della settimana. In questa situazione straordinaria l’orario eccedente quello contrattuale non potrà essere remunerato. A nulla per loro serve l’incremento del fondo avvenuto con il DL 17 marzo 2020, n. 18 perché, stante la norma contrattuale, non ne potranno beneficiare, creando così una notevole differenziazione tra richieste datoriali e remunerazione, tra impegno orario e riconoscimento economico.

Il sistema degli incarichi è stato mutuato dal contratto dalla dirigenza medica che, per loro, prevede oltre all’indennità di incarico il pagamento dello straordinario. L’art. 30 del CCNL 19 dicembre 2019 dell’area sanità prevede che le ore di straordinario “sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità̀. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”.

Appare dunque evidente che la possibilità del recupero ore e del pagamento dello straordinario svolto come guardia sia una delle differenze di maggior favore per l’area dirigenziale. Se è pur vero che anche l’incarico con funzione di coordinamento può avvalersi del pagamento delle ore in pronta disponibilità e del recupero ore per la giornata di risposo settimanale lavorata – come lo è per le ex posizioni organizzative – così non è per le ore eccedenti il proprio orario che la dirigenza sanitaria può imputare al turno di guardia.

Si pone dunque il problema del recupero o del pagamento delle ore svolte non per la normale attività ma per la particolare situazione di emergenza. Da questo punto di vista sembra quanto mai necessario superare il vincolo contrattuale, stante la situazione straordinaria, e riconoscere a tale personale il pagamento anche dello straordinario con l’incremento dei fondi previsto dall’art. 1, comma 1 del DL 18/2020. Nursind pensa che tale atto sia dovuto e spera che tutte le amministrazioni si adeguino a tale interpretazione.

Andrea Bottega
Segretario nazionale Nursind