Vi segnaliamo: Recupero riposo in 3 giorni e non in 7. Equiparare il nuovo CCNL infermieri a quello dei medici

infermieri stanchi riposo

di
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/09/2021 tratto da www.infermieristicamente.it 

Prevedere il recupero del riposo mancato entro tre giorni e non sette, per permettere all’infermiere un miglior recupero psico-fisico, equiparando la norma a quella prevista per la dirigenza medica, è la richiesta di NurSind al tavolo delle trattative contrattuali.

 

La Costituzione stabilisce che il riposo settimanale, così come le ferie annuali, non può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore. Ciò a conferma della grande importanza che il nostro ordinamento attribuisce al riposo del dipendente. In effetti, la regolare fruizione del riposo incide anche sulla salute e sulla sicurezza del dipendente sul luogo di lavoro. Oltre alla Costituzione anche la normativa ordinaria sull’orario di lavoro parla di riposo settimanale.

 

Il riposo giornaliero delle 11 ore è previsto, senza deroghe oggi, dall’articolo 7 del D. Lgs 66/2003 che recita testualmente: “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.

 

Nel caso in cui si deroghi al riposo giornaliero, devono essere predisposti periodi equivalenti di riposi compensativi, da riconoscere in un momento immediatamente successivo al carico di lavoro aggiuntivo che non ha permesso l’interruzione di 11 ore. Nel caso in cui non sia oggettivamente possibile la compensazione, devono essere concesse al lavoratore misure appropriate di protezione.

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